
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da condotte persecutorie datoriali e per impugnare il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, sostenendo che le assenze fossero state causate da un quadro ansioso depressivo imputabile alla responsabilità della società.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria e dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione; la Corte d’Appello, in parziale riforma, rideterminava la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando l’omessa valutazione di alcune componenti del danno e la società proponeva ricorso incidentale contestando la liquidazione del danno temporaneo e la misura della personalizzazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che, pur potendo influenzare le vicende dinamico-relazionali, deve formare oggetto di separata valutazione rispetto al danno biologico.
La corte rileva che i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, avendo liquidato il danno tenendo distinti il profilo biologico e quello morale, applicando le tabelle milanesi e procedendo a una personalizzazione motivata dalle peculiarità del caso concreto e dalla durata dell’inadempimento.
La corte ribadisce inoltre che la liquidazione equitativa del danno è censurabile solo ove manchi del tutto di giustificazione o risulti manifestamente sproporzionata, circostanze non riscontrate nel caso di specie, dove i giudici di merito hanno fornito una motivazione analitica e non stereotipata.
La corte pertanto rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

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