Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

di Benedetta Cargnel | 20 Marzo 2026
Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

Il Fatto

Un datore di lavoro adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, pari all’incentivo all’esodo corrisposto a un dirigente in sede di risoluzione consensuale del rapporto. L’istituto sosteneva che il lavoratore avesse taciuto l’esistenza di un procedimento penale a suo carico per fatti legati al servizio, violando gli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo. Secondo la banca, tale omissione avrebbe carpito con dolo il consenso all’erogazione del beneficio economico, che non sarebbe stato concesso se la situazione fosse stata nota.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che l'accordo rientrasse in una ristrutturazione aziendale più ampia e che l'informazione non fosse determinante per la cessazione del rapporto.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che l'omessa comunicazione della pendenza di un processo penale, in violazione degli obblighi posti dal Ccnl applicabile, configura una fattispecie di dolo incidente ex art. 1440 c.c. A differenza del dolo determinante, che rende nullo l'intero contratto, il dolo incidente non inficia la validità dell'atto (la cessazione del rapporto resta ferma), ma ne altera le condizioni economiche. In presenza di un raggiro su elementi non trascurabili, si presume che senza la condotta illecita le clausole contrattuali sarebbero state diverse e più favorevoli per la parte raggirata. Nel caso di specie, il comportamento del dirigente ha alterato la determinazione dell'incentivo economico, dando diritto alla banca al risarcimento del danno commisurato alla somma indebitamente pattuita.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una banca, condannando un dirigente al risarcimento del danno per aver omesso di comunicare un procedimento penale durante la risoluzione consensuale del rapporto.