Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

di Benedetta Cargnel | 20 Marzo 2026
Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

Il Fatto

Una lavoratrice agricola impugnava il provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro, cancellandola dai relativi elenchi nominativi.

 Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiaravano la domanda inammissibile per intervenuta decadenza, essendo il ricorso stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione telematica del provvedimento sul sito dell'istituto.

La lavoratrice ricorreva per cassazione

Il Diritto

La corte osserva che l’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, introducendo la notifica dei disconoscimenti mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'INPS, non viola il principio di irretroattività. Tale norma regola infatti la forma e le modalità di comunicazione dell'atto e si applica a tutti i provvedimenti e agli elenchi di variazione pubblicati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dal fatto che riguardino annualità lavorative precedenti. La pubblicazione telematica costituisce una forma di pubblicità idonea a garantire la conoscibilità del provvedimento e a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, come già confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavatrice agricola impugna il disconoscimento dell'INPS. Tribunale e Corte d'Appello dichiarano inammissibile il ricorso per decadenza. La Cassazione conferma la validità della notifica telematica e rigetta il ricorso.