Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 marzo 2026, n. 638

di Benedetta Cargnel | 13 Marzo 2026
Rassegna di Giurisprudenza 13 marzo 2026, n. 638

Il Fatto

Una cooperativa agricola ricorreva per l'accertamento negativo di un credito vantato dall'INPS a seguito di un verbale ispettivo che disconosceva alcune agevolazioni contributive previste per il personale impiegato in zone montane o svantaggiate.

La Corte d’Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava il recupero dei contributi operato da INPS.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per godere di uno sgravio contributivo incombe sul contribuente che lo invoca. Ai fini delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 5, Legge n. 67/1988, elemento dirimente è la reale provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate. Se l'ente previdenziale contesta specificamente l'effettività del conferimento o l'esistenza stessa dell'allevamento, il datore di lavoro deve fornire prova analitica della consistenza dell'attività.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La cooperativa agricola ricorreva contro un accertamento INPS su agevolazioni contributive per zone svantaggiate. La Cassazione conferma che spetta al datore di lavoro provare i presupposti per gli sgravi.