
Il Fatto
Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro formale, convenendo in giudizio anche altre due società delle quali chiedeva accertarsi la codatorialità.
Il Tribunale, riscontrata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro plurisoggettivo e l'insussistenza del motivo oggettivo, condannava le tre società in solido alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
La Corte d’Appello, pur confermando la codatorialità e l'illegittimità del recesso, riformava la decisione riducendo la tutela a quella obbligatoria).
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in regime di codatorialità, l'adempimento dell'obbligo di comunicazione del licenziamento per iscritto da parte del datore formale libera gli altri codatori dal medesimo onere, spiegando effetti sull'intero rapporto unitario. Tuttavia, con riferimento al requisito dimensionale di cui all'art. 18, comma 8, Legge n. 300/1970, la corte afferma che si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori occupati alle dipendenze di tutte le codatrici, poiché la e la codatorialità presuppone l'inserimento del lavoratore in un'organizzazione economica complessiva, con la conseguenza che il dato occupazionale va verificato sull'intera platea dei dipendenti del gruppo.
La corte rileva inoltre l'insussistenza del vizio di ultrapetizione, evidenziando che la volontà di ottenere la reintegrazione era desumibile dal contenuto complessivo degli atti e delle note autorizzate.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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