Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

di Benedetta Cargnel | 27 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

Il Fatto

Un lavoratore agiva in giudizio contro un istituto bancario per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto di un'interposizione fittizia di manodopera.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla cessazione del contratto di appalto o dal licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (la cooperativa).

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d) della Legge n. 183/2010 non si applica nelle ipotesi di interposizione illecita o appalto non genuino qualora manchi un provvedimento in forma scritta (o atto equipollente) proveniente dal datore di lavoro effettivo (l'utilizzatore/appaltante) che neghi la titolarità del rapporto. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (l'appaltatore) non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza nei confronti dell'appaltante. In virtù della tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni simulatori, l'azione volta alla costituzione del rapporto con il reale utilizzatore rimane soggetta alla decadenza solo se quest'ultimo neghi formalmente per iscritto il rapporto.

La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione accoglie il ricorso, affermando che la decadenza non si applica in caso di interposizione illecita senza un atto formale di negazione del rapporto da parte del reale datore di lavoro.