
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio contro un istituto bancario per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto di un'interposizione fittizia di manodopera.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla cessazione del contratto di appalto o dal licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (la cooperativa).
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d) della Legge n. 183/2010 non si applica nelle ipotesi di interposizione illecita o appalto non genuino qualora manchi un provvedimento in forma scritta (o atto equipollente) proveniente dal datore di lavoro effettivo (l'utilizzatore/appaltante) che neghi la titolarità del rapporto. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (l'appaltatore) non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza nei confronti dell'appaltante. In virtù della tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni simulatori, l'azione volta alla costituzione del rapporto con il reale utilizzatore rimane soggetta alla decadenza solo se quest'ultimo neghi formalmente per iscritto il rapporto.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto

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