Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

di Benedetta Cargnel | 27 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

Il Fatto

Un pensionato, iscritto ad una cassa di previdenza, agiva in giudizio per far dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto sulla propria pensione di vecchiaia e chiederne la restituzione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ma limitava il rimborso al periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale.

Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire contributi di solidarietà sui trattamenti già in essere. Tale prelievo non riguarda i criteri di determinazione della pensione (principio del pro-rata), ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta che, ai sensi dell'art. 23 Cost., può essere introdotta solo dal legislatore e non tramite Regolamento interno.

La corte rileva che il diritto alla restituzione di somme indebitamente trattenute non ha carattere periodico e non riguarda ratei "non riscossi" (per i quali opererebbe la prescrizione quinquennale), bensì un credito non liquido derivante da un prelievo illegittimo. Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, che decorre a ritroso dalla data di notifica del ricorso di primo grado.

La corte pertanto accoglie il ricorso del lavoratore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha accolta il ricorso di un pensionato, stabilendo che gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire contributi di solidarietà sui trattamenti già in essere. Il diritto alla restituzione è soggetto a prescrizione decennale.