
Il Fatto
Un agente impugnava il recesso per giusta causa intimatole dalla società preponente. La società aveva giustificato il recesso sostenendo che l’agente avesse illegittimamente rifiutato una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava l’insussistenza della giusta causa, rilevando che la variazione imposta non costituiva una mera "riduzione quantitativa" (consentita unilateralmente dall'AEC), ma un aggravio quali-quantitativo della prestazione che richiedeva il consenso dell'agente. Venivano quindi liquidate l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'art. 2 dell'AEC Industria deroga al principio generale di cui all'art. 1372 c.c. (secondo cui il contratto non può essere modificato unilateralmente) solo per le "variazioni di lieve entità", identificate esclusivamente come riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni. Tale norma deve essere interpretata in modo restrittivo: essa autorizza variazioni in minus (riduzione di zona, clienti o prodotti), ma non consente al preponente di imporre unilateralmente aumenti dell'impegno lavorativo o l'inserimento di nuovi prodotti che modifichino l'oggetto del contratto senza l'accordo dell'agente. Qualsiasi modifica che comporti un aggravio della prestazione agenziale necessita del consenso di entrambe le parti. In tal caso, il rifiuto dell'agente di sottoscrivere clausole non previste dall'AEC o dal contratto individuale non integra una giusta causa di recesso.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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