Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

di Benedetta Cargnel | 27 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

Il Fatto

Un lavoratore, titolare di una ditta individuale, agiva in giudizio contro una società sostenendo che il rapporto formalmente qualificato come "procacciamento di affari" fosse in realtà un contratto di agenzia, data la continuità e la stabilità della prestazione resa . chiedendo l'indennità di fine rapporto e il risarcimento per l'omessa contribuzione ENASARCO.

Il Tribunale rigettava la domanda valorizzando il nomen iuris e l'assenza di un obbligo promozionale sistematico. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, accertando la natura di agenzia del rapporto e condannando la società al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedono nella stabilità e nella continuità dell'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente. Al contrario, il procacciamento d'affari si distingue per la natura episodica, occasionale e non vincolata dell'attività, che il collaboratore svolge di propria iniziativa. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente rilevato elementi sintomatici dell'agenzia: il numero consistente di affari, la costante collaborazione nello studio di strategie commerciali e la sistematicità delle provvigioni, che costituivano una fonte stabile di guadagno.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore, titolare di ditta individuale, ha vinto in appello contro una società, ottenendo l'indennità di fine rapporto per un contratto d'agenzia mascherato da procacciamento d'affari. La Cassazione conferma la decisione.