
Il Fatto
Un lavoratore, titolare di una ditta individuale, agiva in giudizio contro una società sostenendo che il rapporto formalmente qualificato come "procacciamento di affari" fosse in realtà un contratto di agenzia, data la continuità e la stabilità della prestazione resa . chiedendo l'indennità di fine rapporto e il risarcimento per l'omessa contribuzione ENASARCO.
Il Tribunale rigettava la domanda valorizzando il nomen iuris e l'assenza di un obbligo promozionale sistematico. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, accertando la natura di agenzia del rapporto e condannando la società al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedono nella stabilità e nella continuità dell'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente. Al contrario, il procacciamento d'affari si distingue per la natura episodica, occasionale e non vincolata dell'attività, che il collaboratore svolge di propria iniziativa. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente rilevato elementi sintomatici dell'agenzia: il numero consistente di affari, la costante collaborazione nello studio di strategie commerciali e la sistematicità delle provvigioni, che costituivano una fonte stabile di guadagno.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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