
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento dell’obbligo del datore di lavoro di assegnare le giornate per il recupero delle ore relative a permessi personali non retribuiti, come previsto da un ordine di servizio aziendale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che la clausola aziendale non stabiliva un onere preciso in capo alla società di garantire il recupero della prestazione, né era emersa una prassi vincolante in tal senso.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’interpretazione della clausola aziendale operata dai giudici di merito è corretta e non prevede un diritto incondizionato del lavoratore al recupero delle ore non lavorate. La facoltà di recupero deve infatti conciliarsi con le esigenze dell’organizzazione del lavoro stabilite dal superiore gerarchico. Inoltre, per quanto riguarda la prassi aziendale, la corte ricorda che l’onere della prova circa l’esistenza di un uso favorevole grava sul soggetto che lo invoca e, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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