Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

di Benedetta Cargnel | 13 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole da una società. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del recesso e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare l’effettività della soppressione del posto. Nel caso di specie, l’istruttoria ha confermato che la società ha utilizzato stabilmente altro personale per le mansioni del lavoratore licenziato, smentendo la tesi della soppressione del ruolo. Inoltre, la coincidenza sostanziale tra le motivazioni del licenziamento collettivo annullato e quelle del nuovo recesso individuale, unita alla mancanza di elementi nuovi, configura un intento elusivo della precedente pronuncia giudiziale. Tale frode alla legge giustifica quindi l'applicazione della tutela reintegratoria piena.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha dichiarato nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordinando la reintegrazione del lavoratore. La società ha perso il ricorso in Cassazione.