
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole da una società. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del recesso e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare l’effettività della soppressione del posto. Nel caso di specie, l’istruttoria ha confermato che la società ha utilizzato stabilmente altro personale per le mansioni del lavoratore licenziato, smentendo la tesi della soppressione del ruolo. Inoltre, la coincidenza sostanziale tra le motivazioni del licenziamento collettivo annullato e quelle del nuovo recesso individuale, unita alla mancanza di elementi nuovi, configura un intento elusivo della precedente pronuncia giudiziale. Tale frode alla legge giustifica quindi l'applicazione della tutela reintegratoria piena.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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