Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

di Benedetta Cargnel | 13 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

Il Fatto

Un lavoratore comunale impugnava il licenziamento disciplinare intimato per aver presentato una denuncia contro il Sindaco e un consigliere, diffondendola ad autorità ritenute non competenti.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento.

Il Comune ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la contestazione disciplinare deve essere specifica e contenere l'individuazione puntuale della condotta materiale addebitata per garantire il diritto di difesa. Il rinvio per relationem ad atti esterni è valido solo se il dipendente ne ha già conoscenza; non basta che egli possa esercitare il diritto di accesso agli atti successivamente.

Inoltre, la Corte conferma che la presentazione di una denuncia/querela è espressione di un diritto costituzionale e non può essere sanzionata disciplinarmente, a meno che non sia provata la natura calunniosa della stessa o la consapevolezza della sua infondatezza, circostanze non emerse nel caso di specie nonostante l'archiviazione del procedimento penale.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore comunale per aver presentato una denuncia. La Cassazione ha confermato, sottolineando che la denuncia è un diritto costituzionale e il licenziamento è inammissibile senza prove di calunnia.