Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

di Benedetta Cargnel | 13 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

Il Fatto

Una società si opponeva avverso la pretesa contributiva dell’INPS e dell’INAIL in relazione a somme erogate a numerosi soci lavoratori a titolo di indennità di trasferta.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo non dimostrati i presupposti per l’esonero contributivo.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che grava sul datore di lavoro l’onere di provare i presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo con riferimento alle trasferte. Nel caso di specie, i documenti prodotti dimostravano l’erogazione degli importi ma non la reale effettuazione delle trasferte, presentando, anzi, incongruenze circa le sedi di assegnazione dei lavoratori.

La corte precisa inoltre che la configurazione del regime dell’evasione non richiede la mancanza di ogni elemento documentale, essendo sufficiente che la rappresentazione della situazione non veritiera nei documenti stessi nasconda all'ente la reale consistenza dell'imponibile.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Società ricorre per esenzione contributiva su indennità di trasferta, ma la Cassazione rigetta il ricorso per mancanza di prove sulle trasferte effettuate e incongruenze documentali.