
Il Fatto
Una società si opponeva avverso la pretesa contributiva dell’INPS e dell’INAIL in relazione a somme erogate a numerosi soci lavoratori a titolo di indennità di trasferta.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo non dimostrati i presupposti per l’esonero contributivo.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che grava sul datore di lavoro l’onere di provare i presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo con riferimento alle trasferte. Nel caso di specie, i documenti prodotti dimostravano l’erogazione degli importi ma non la reale effettuazione delle trasferte, presentando, anzi, incongruenze circa le sedi di assegnazione dei lavoratori.
La corte precisa inoltre che la configurazione del regime dell’evasione non richiede la mancanza di ogni elemento documentale, essendo sufficiente che la rappresentazione della situazione non veritiera nei documenti stessi nasconda all'ente la reale consistenza dell'imponibile.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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