
Il Fatto
L'erede di un lavoratore ricorreva per la rideterminazione dei contributi dovuti da una società per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.
La Corte d’Appello in sede di rinvio rigettava la domanda ritenendo i crediti contributivi estinti per prescrizione.
Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la precedente sentenza di annullamento non aveva affrontato il tema della prescrizione, rimasto assorbito, sicché il giudice del rinvio poteva legittimamente esaminare tale eccezione senza violare il giudicato.
La corte conferma poi che la titolarità del credito contributivo spetta esclusivamente all'ente previdenziale, il quale è l'unico soggetto abilitato a compiere atti interruttivi della prescrizione. L'eventuale denuncia del lavoratore o l'azione giudiziaria dallo stesso intrapresa non hanno efficacia interruttiva del termine prescrizionale verso l'ente, con la conseguenza che l'inerzia di quest'ultimo determina l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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