Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

di Benedetta Cargnel | 13 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 634

Il Fatto

L'erede di un lavoratore ricorreva per la rideterminazione dei contributi dovuti da una società per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

La Corte d’Appello in sede di rinvio rigettava la domanda ritenendo i crediti contributivi estinti per prescrizione.

Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la precedente sentenza di annullamento non aveva affrontato il tema della prescrizione, rimasto assorbito, sicché il giudice del rinvio poteva legittimamente esaminare tale eccezione senza violare il giudicato.

La corte conferma poi che  la titolarità del credito contributivo spetta esclusivamente all'ente previdenziale, il quale è l'unico soggetto abilitato a compiere atti interruttivi della prescrizione. L'eventuale denuncia del lavoratore o l'azione giudiziaria dallo stesso intrapresa non hanno efficacia interruttiva del termine prescrizionale verso l'ente, con la conseguenza che l'inerzia di quest'ultimo determina l'estinzione dell'obbligazione contributiva.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha rigettato la domanda di rideterminazione dei contributi, ritenendoli prescritti. La Cassazione ha confermato che solo l'ente previdenziale può interrompere la prescrizione, rigettando il ricorso.