
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento in ragione dello svolgimento di mansioni superiori per circa quattro anni, in sostituzione di un capo ufficio collocato in aspettativa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello riconoscevano il diritto alle differenze retributive, ma limitava il superiore inquadramento al solo periodo dell'effettiva sostituzione, escludendo la definitività della promozione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la mancata promozione automatica in caso di sostituzione costituisce un'eccezione alla regola generale. Affinché tale eccezione operi, deve essere accertato un effettivo nesso tra l'assegnazione delle mansioni e l'esigenza sostitutiva. Nel caso di specie, in particolare, i giudici di merito hanno omesso di valutare se un periodo di sostituzione così lungo (quattro anni) non configuri un abuso del datore di lavoro, volto ad aggirare le norme sull'inquadramento mediante l'utilizzo permanente di un dipendente con qualifica inferiore.
La corte chiarisce che il superiore inquadramento può diventare definitivo, nonostante la clausola di sostituzione, qualora la durata della stessa risulti anomala o sproporzionata, risolvendosi in un danno per la professionalità del lavoratore. La tutela del dipendente contro gli abusi datoriali deve prevalere quando la sostituzione perde il suo carattere di temporaneità.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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