
Il Fatto
Un socio lavoratore di cooperativa rivendicava l'applicazione del CCNL cooperative alimentari in luogo del CCNL logistica applicato dalla datrice di lavoro, chiedendo le relative differenze retributive.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ritenendo legittima la scelta volontaristica del contratto e non provata l'insufficienza della retribuzione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che sebbene il datore possa applicare un contratto collettivo diverso da quello del settore di attività per libera scelta, il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio se la retribuzione sia conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. Tale verifica deve basarsi su parametri esterni affini all'attività effettivamente svolta,
la corte osserva poi che, in merito alla prescrizione, per i rapporti di lavoro dei soci di cooperativa dopo la Legge n. 92/2012, il termine decorre solo dalla cessazione del rapporto per mancanza di un regime di stabilità reale.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principio, la corte accoglie il ricorso.

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