Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

di Benedetta Cargnel | 30 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

Il Fatto

Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione del credito maturato a titolo di TFR.

Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che, a seguito della cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con la società cessionaria senza soluzione di continuità, rendendo il credito non ancora esigibile.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis anteriore alla riforma del 2022, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, il diritto al trattamento di fine rapporto non è ancora sorto. L’esigibilità di tale credito è infatti subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro, che non si verifica con il mero trasferimento d'azienda. Non risultando inoltre avvenuta l’omologazione del concordato preventivo, che avrebbe potuto costituire presupposto per l'esigibilità secondo il vecchio regime, la pretesa del lavoratore non può trovare accoglimento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'ammissione del credito per TFR, in quanto, dopo la cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro è continuato senza soluzione di continuità.