
Il Fatto
Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione del credito maturato a titolo di TFR.
Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che, a seguito della cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con la società cessionaria senza soluzione di continuità, rendendo il credito non ancora esigibile.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis anteriore alla riforma del 2022, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, il diritto al trattamento di fine rapporto non è ancora sorto. L’esigibilità di tale credito è infatti subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro, che non si verifica con il mero trasferimento d'azienda. Non risultando inoltre avvenuta l’omologazione del concordato preventivo, che avrebbe potuto costituire presupposto per l'esigibilità secondo il vecchio regime, la pretesa del lavoratore non può trovare accoglimento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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