
Il Fatto
Una società proponeva opposizione a un verbale di accertamento dell’INPS che contestava l’indebito utilizzo della cassa integrazione guadagni (CIG) per ore in cui i lavoratori avrebbero potuto fruire di ferie e permessi, con conseguente doppia remunerazione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda della società, confermando la pretesa contributiva dell’ente.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che nel caso di specie, è stato accertato che il datore di lavoro aveva dichiarato l’assenza di ferie residue per ottenere la CIG, salvo poi corrispondere indennità sostitutive per le medesime ore, configurando un cumulo non consentito.
La corte ribadisce poi che, in materia di minimale contributivo, non sono ammesse riduzioni della base imponibile per sospensioni dell’attività che non siano previste dalla legge o dal contratto collettivo.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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