Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

di Benedetta Cargnel | 30 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

Il Fatto

Una società proponeva opposizione a un verbale di accertamento dell’INPS che contestava l’indebito utilizzo della cassa integrazione guadagni (CIG) per ore in cui i lavoratori avrebbero potuto fruire di ferie e permessi, con conseguente doppia remunerazione.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda della società, confermando la pretesa contributiva dell’ente.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che nel caso di specie, è stato accertato che il datore di lavoro aveva dichiarato l’assenza di ferie residue per ottenere la CIG, salvo poi corrispondere indennità sostitutive per le medesime ore, configurando un cumulo non consentito.

La corte ribadisce poi che, in materia di minimale contributivo,  non sono ammesse riduzioni della base imponibile per sospensioni dell’attività che non siano previste dalla legge o dal contratto collettivo.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello conferma l'illegittimità dell'uso della CIG per ore coperte da ferie, respingendo il ricorso della società. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ribadendo l'illegittimità del cumulo di benefici.