
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva il trasferimento di sede per assistere familiari disabili ex art. 33 Legge 104/1992. La società negava il trasferimento adducendo ragioni organizzative e l'assunzione di personale attraverso contratti di apprendistato nelle sedi richieste.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano il ricorso del lavoratore ordinando il trasferimento. La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto al trasferimento del lavoratore caregiver può essere negato solo in presenza di ragioni tecniche e organizzative di particolare intensità e rilevanza, che il datore ha l'onere di provare come non altrimenti soddisfabili. L'esistenza di posti vacanti, anche se coperti con apprendisti, dimostra la possibilità di inserimento del lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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