
Il Fatto
Un avvocato, cancellatosi dall'Albo e dalla Cassa Forense, chiedeva la restituzione dei contributi integrativi, di solidarietà e di maternità versati negli anni.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo gradi accoglieva la domanda di rimborso.
La Cassa Forense ricorreva per cassazione sostenendo che l'obbligo di rimborso sia limitato ai soli contributi soggettivi.
Il Diritto
La Corte ricorda che in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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