Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

di Benedetta Cargnel | 23 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

Il Fatto

Un avvocato, cancellatosi dall'Albo e dalla Cassa Forense, chiedeva la restituzione dei contributi integrativi, di solidarietà e di maternità versati negli anni.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo gradi accoglieva la domanda di rimborso.

La Cassa Forense ricorreva per cassazione sostenendo che l'obbligo di rimborso sia limitato ai soli contributi soggettivi.

Il Diritto

La Corte ricorda che in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cancellazione dall'Albo e dalla Cassa Forense, il rimborso è limitato ai contributi soggettivi, escludendo quelli integrativi per la loro natura solidaristica.