Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

di Benedetta Cargnel | 23 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

Il Fatto

Un dipendente del pubblico settore impugnava il recesso per ripetute assenze ingiustificate e false attestazioni di presenza in servizio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte ricorda che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla piena cognizione dei fatti, che nel caso di specie è avvenuta solo dopo gli accertamenti della polizia giudiziaria.

La corte osserva poi che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sanzione deve essere proporzionata alla gravità della condotta e la circostanza che ad altri lavoratori sia stata applicata una sanzione diversa non rende automaticamente illegittimo il recesso se giustificato dalla gravità oggettiva del fatto, come la truffa ai danni della PA.

La corte pertanto  rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un dipendente pubblico licenziato per assenze ingiustificate e false attestazioni, confermando che il recesso è legittimo per truffa alla PA.