
Il Fatto
Un dipendente del pubblico settore impugnava il recesso per ripetute assenze ingiustificate e false attestazioni di presenza in servizio.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ricorda che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla piena cognizione dei fatti, che nel caso di specie è avvenuta solo dopo gli accertamenti della polizia giudiziaria.
La corte osserva poi che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sanzione deve essere proporzionata alla gravità della condotta e la circostanza che ad altri lavoratori sia stata applicata una sanzione diversa non rende automaticamente illegittimo il recesso se giustificato dalla gravità oggettiva del fatto, come la truffa ai danni della PA.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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