
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio l’INPS per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e per veder dichiarata la non ripetibilità delle somme ricevute come indennità di disoccupazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo che, nonostante l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, fosse possibile accertare incidentalmente l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali.
L’INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva l’inosservanza del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione determina una decadenza sostanziale che preclude non solo la reiscrizione, ma anche qualsiasi accertamento incidentale sull’esistenza del rapporto di lavoro finalizzato a ottenere o mantenere le indennità. Non è dunque configurabile un’autonoma azione di accertamento del diritto alla prestazione che prescinda dalla tempestiva impugnazione dell’atto di esclusione dagli elenchi.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.

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