
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio la società datrice per ottenere il pagamento dell'indennità di reperibilità prevista dal contratto integrativo aziendale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la reperibilità consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato fuori dall'orario di lavoro per un'eventuale prestazione. Si tratta di un obbligo accessorio, esso deve essere oggetto di pattuizione tra le parti, la cui esistenza può essere provata con ogni mezzo, anche indiziario.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che il lavoratore era tenuto a una costante disponibilità intrinsecamente connessa al ruolo ricoperto. La mancanza di alcuni adempimenti formali, come la consultazione delle rappresentanze sindacali, non nega il diritto del lavoratore a ricevere il compenso stabilito dalla contrattazione collettiva a fronte della prestazione effettivamente resa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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