
Il Fatto
Un maresciallo adiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere con i connessi diritti ai benefici assistenziali e all’assistenza psicologica.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, precisando che lo status è imprescrittibile, mentre la prescrizione riguardava unicamente le pretese creditizie collegate, quali l'assegno mensile vitalizio.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la condizione di vittima del dovere ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, mentre i soli benefici economici (come l'assegno mensile vitalizio) sono soggetti a prescrizione. Inoltre, il diritto all’assistenza psicologica è intrinseco e inscindibilmente correlato alla nozione di status di vittima del dovere.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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