Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 novembre 2025, n. 624

di Benedetta Cargnel | 28 Novembre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 28 novembre 2025, n. 624

Il Fatto

Un maresciallo adiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere con i connessi diritti ai benefici assistenziali e all’assistenza psicologica.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, precisando che lo status è imprescrittibile, mentre la prescrizione riguardava unicamente le pretese creditizie collegate, quali l'assegno mensile vitalizio.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la condizione di vittima del dovere ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, mentre i soli benefici economici (come l'assegno mensile vitalizio) sono soggetti a prescrizione. Inoltre, il diritto all’assistenza psicologica è intrinseco e inscindibilmente correlato alla nozione di status di vittima del dovere.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione conferma che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre i benefici economici sono soggetti a prescrizione. L'assistenza psicologica è parte integrante dello status.