
Il Fatto
Un lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza che dichiarava l’inefficacia del licenziamento, ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro e condannava la società datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità, optava per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità di retribuzione.
Dato il mancato pagamento della somma, il lavoratore proponeva un nuovo giudizio per ottenere la condanna al versamento.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore, escludendo che la prima sentenza potesse costituire titolo esecutivo per l’indennità sostitutiva e rigettando l’eccezione di abusivo frazionamento del credito.
Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione osserva che l’indennità risarcitoria (cinque mensilità) e l’indennità sostitutiva della reintegrazione (quindici mensilità) costituiscono diritti distinti, con il secondo che sorge solo in seguito all’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore; pertanto, la prima sentenza non poteva essere titolo esecutivo per il pagamento della seconda somma, rendendo legittimo il secondo giudizio e insussistente l’eccezione di abusivo frazionamento del credito.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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