
Il Fatto
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano inammissibile l’impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore per intervenuta decadenza dal termine, ritenendo inidonea, ai fini del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della Legge n. 604 del 1966, una prima nota di impugnativa sottoscritta dal solo avvocato, in assenza sia di una valida e pregressa procura, sia di una successiva ratifica.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge n. 604 del 1966, può essere validamente eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, purché questi sia stato preventivamente munito di apposita procura scritta. Non è richiesto che il difensore comunichi o documenti la procura al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, ma è sufficiente che manifesti di agire in nome e per conto dell’assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato. Il datore di lavoro, una volta convenuto in giudizio, può comunque contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore.
Poiché nel caso di non era stata fornita alcuna prova né della procura pregressa, né di una successiva ratifica, la corte rigetta il ricorso.

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