
Il Fatto
Un lavoratore adiva il tribunale per far dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comminatagli dal datore di lavoro per mancato possesso del green pass rafforzato e per la mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale imposto agli ultracinquantenni dall'art. 4-quater D.L. n. 44/2021.
Il tribunale e la corte di appello confermavano la legittimità della sospensione e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione derivano dalla libera scelta personale del lavoratore di non sottoporsi a vaccino , e che il datore di lavoro, in tal caso, non versa in mora credendi, poiché la sospensione è dovuta alla carenza di un requisito sanitario essenziale per lo svolgimento della prestazione. La sospensione della retribuzione è, in sostanza, l'effetto della sospensione del sinallagma contrattuale (non una sanzione discriminatoria.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati