Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 620

di Benedetta Cargnel | 31 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 620

Il Fatto

Un lavoratore adiva il tribunale per far  dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comminatagli dal datore di lavoro per mancato possesso del green pass rafforzato e per la mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale imposto agli ultracinquantenni dall'art. 4-quater  D.L. n. 44/2021.

Il tribunale e la corte di appello confermavano la legittimità della sospensione e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte conferma che la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione derivano dalla libera scelta personale del lavoratore di non sottoporsi a vaccino , e che il datore di lavoro, in tal caso, non versa in mora credendi, poiché la sospensione è dovuta alla carenza di un requisito sanitario essenziale per lo svolgimento della prestazione. La sospensione della retribuzione è, in sostanza, l'effetto della sospensione del sinallagma contrattuale (non una sanzione discriminatoria.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ricorre contro sospensione per mancato green pass e vaccino. Tribunale e corte d'appello confermano legittimità. Corte di cassazione rigetta ricorso, confermando che la sospensione è effetto della scelta del lavoratore.