Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 620

di Benedetta Cargnel | 31 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 620

Il Fatto

Un lavoratore adiva il tribunale per ottenere  la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dell'incremento minimale previsto dall'art. 3, co. 15, della L. n. 335/95.

Il tribunale e la corte d'appello accoglievano la domanda rilevando che la decadenza prevista dall'art. 47, ult. co. del D.P.R. n. 639/70 fosse di tipo "mobile", applicabile solo ai ratei di pensione anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte  chiarisce  la corretta interpretazione dell'art. 3, co. 15, della L. n. 335/95. Tale norma, che fissa la misura minima del pro rata pensionistico liquidabile dall'ente previdenziale italiano, stabilisce che essa non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a un 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge, precisando che il trattamento minimo considerato è quello nazionale (come previsto dalla stessa L. n. 335/95) e che il limite minimo pari a 1/40 deve essere calcolato solo sulla contribuzione versata in Italia, senza includere quella versata all'estero. La totalizzazione è richiamata dalla norma solo ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, in coerenza con il Regolamento CEE n. 1408/71, mentre per la liquidazione della misura effettiva della prestazione, ciascuno Stato applica la propria legislazione.

Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'incremento pensionistico minimo previsto dalla legge 335/95 si applica solo alla contribuzione versata in Italia, non includendo quella estera.