
Il Fatto
Un lavoratore adiva il tribunale per ottenere la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dell'incremento minimale previsto dall'art. 3, co. 15, della L. n. 335/95.
Il tribunale e la corte d'appello accoglievano la domanda rilevando che la decadenza prevista dall'art. 47, ult. co. del D.P.R. n. 639/70 fosse di tipo "mobile", applicabile solo ai ratei di pensione anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte chiarisce la corretta interpretazione dell'art. 3, co. 15, della L. n. 335/95. Tale norma, che fissa la misura minima del pro rata pensionistico liquidabile dall'ente previdenziale italiano, stabilisce che essa non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a un 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge, precisando che il trattamento minimo considerato è quello nazionale (come previsto dalla stessa L. n. 335/95) e che il limite minimo pari a 1/40 deve essere calcolato solo sulla contribuzione versata in Italia, senza includere quella versata all'estero. La totalizzazione è richiamata dalla norma solo ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, in coerenza con il Regolamento CEE n. 1408/71, mentre per la liquidazione della misura effettiva della prestazione, ciascuno Stato applica la propria legislazione.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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