Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

di Benedetta Cargnel | 24 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

Il Fatto

Un lavoratore, già titolare di una prestazione INAIL per malattia professionale presentava una domanda di aggravamento. L’INAIL, pur riconoscendo l’aggravamento, lo valutava in una misura di danno biologico del 14%.

Il  lavoratore ricorreva al Tribunale per ottenere un maggior aggravamento.

A seguito di CTU il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano al domanda e INAIL ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che i giudici di merito , nonostante la CTU avesse che l’aggravamento si era verificato e documentato dopo la domanda amministrativa,  avevano fatto retroagire la decorrenza alla data della domanda amministrativa. Inoltre, ricorda chela domanda di revisione è ammissibile oltre i quindici anni dall'originario riconoscimento della malattia solo se la variazione si è verificata prima dello scadere dei quindici anni.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL, poiché i giudici di merito avevano applicato retroattivamente l'aggravamento della malattia professionale, violando i principi relativi alla domanda di revisione.