
Il Fatto
Un lavoratore, già titolare di una prestazione INAIL per malattia professionale presentava una domanda di aggravamento. L’INAIL, pur riconoscendo l’aggravamento, lo valutava in una misura di danno biologico del 14%.
Il lavoratore ricorreva al Tribunale per ottenere un maggior aggravamento.
A seguito di CTU il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano al domanda e INAIL ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che i giudici di merito , nonostante la CTU avesse che l’aggravamento si era verificato e documentato dopo la domanda amministrativa, avevano fatto retroagire la decorrenza alla data della domanda amministrativa. Inoltre, ricorda chela domanda di revisione è ammissibile oltre i quindici anni dall'originario riconoscimento della malattia solo se la variazione si è verificata prima dello scadere dei quindici anni.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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