
Il Fatto
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa a seguito della sua condotta inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione di una rilevante somma di denaro, precedentemente percepita in via provvisoria in virtù di una sentenza poi riformata.
Il lavoratore impugnava il licenziamento e la corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda ritenendo il licenziamento non proporzionato, con applicazione della tutela risarcitoria ex art. 18, comma 5 , St. lav. (15 mensilità)
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ricorda che tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970, come novellato dalla Legge n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale valutazione, la Corte accoglie il ricorso sul punto.

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