
Il Fatto
Un pensionato riceveva una richiesta dall'INPS per la restituzione si una somma, versata in eccedenza come integrazione al minimo della sua pensione. L'indebito si era formato a causa del superamento dei limiti reddituali.
Il pensionato si rivolgeva al Tribunale e la Corte d’Appello, in riforma di della sentenza di primo grado, dichiarava l'indebito ripetibile
Il pensionato ricorreva per Cassazione, contestando sia la ripetibilità dell'indebito, sostenendo che l'INPS non avesse specificato chiaramente le ragioni e l'entità dell'eccedenza, sia la condanna al pagamento delle spese legali, in virtù di un'apposita dichiarazione di esonero depositata agli atti.
Il Diritto
La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui in materia previdenziale, il ricorrente ha diritto all'esonero dall'onere delle spese processuali se ha depositato l'apposita dichiarazione nei termini previsti. Poiché tale dichiarazione era agli atti, la condanna al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio era illegittima.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

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