
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale lamentando un demansionamento.
Il Tribunale accoglieva la sua domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, pur confermando che il demansionamento c'era stato, respingeva la richiesta di risarcimento, non ritenendo provato il danno.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione
La corte pertanto dichiara il ricorso inammissibile.

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