Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimato per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33 , in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale).
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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