Il Fatto
Un lavoratore con contratto di lavoro part-time impugnava il licenziamento intimato per dell'impossibilità di utilizzare altrimenti la prestazione lavorativa, necessitando il datore di lavoro una prestazione full-time.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, riteneva legittimo il licenziamento e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’ambito della valutazione giudiziale in tema di legittimità del licenziamento per gmo nel part time, richiede di dimostrate una duplice differente impossibilità: sia di una diversa articolazione oraria con modalità orarie differenti, quale componente/elemento costitutivo del gmo; sia che non vi fossero alternative occupazionali praticabili rispetto al lavoratore licenziato. Infatti il mero rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro. Inoltre, prima di licenziare occorre esperire il tentativo di repêchage in un'altra occupazione disponibile secondo i principi generali.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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