Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per abusivo utilizzo dei permessi ex art. 33 Legge n. 104/1992.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglieva la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'accertamento dell'abuso del diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104 del 1992, comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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