Il Fatto
La vedova di un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte del lavoratore medesimo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la vedova ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’esclusione della prova della causalità tra condotta ed evento rende superfluo esaminare i profili di illiceità della condotta, in quanto la relazione di causalità si esprime secondo il paradigma della probabilità qualificata e non secondo quello della possibilità.
La corte oertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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