Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego, mentre era in malattia, veniva sospeso cautelarmente dal servizio a seguito di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Venuta meno la misura, il datore di lavoro confermava la sospensione cautelare e il lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze tra la retribuzione e l’assegno alimentare corrisposto in fase di sospensione dal servizio, il tutto sul presupposto che la pregressa malattia, secondo il principio della prevenzione temporale delle cause di sospensione dal lavoro, avrebbe impedito la legittima sospensione per le vicende penali che avevano coinvolto il lavoratore.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che - ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale - possa essere invocato il principio della c.d. priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati