Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 593

di Benedetta Cargnel | 11 Aprile 2025
Rassegna di Giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 593

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego, mentre era in malattia,  veniva sospeso cautelarmente dal servizio a seguito di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Venuta meno la misura, il datore di lavoro confermava la sospensione cautelare e il lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze tra la retribuzione e l’assegno alimentare corrisposto in fase di sospensione dal servizio, il tutto sul presupposto che la pregressa malattia, secondo il principio della prevenzione temporale delle cause di sospensione dal lavoro, avrebbe impedito la legittima sospensione per le vicende penali che avevano coinvolto il lavoratore.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che  lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che - ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale - possa essere invocato il principio della c.d. priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore pubblico sospeso durante la malattia e in custodia cautelare non ha diritto alla retribuzione durante la detenzione, secondo la Corte.