Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per essersi assentato dal lavoro pur in assenza della corretta documentazione per ottenere un congedo per assistenza di un famigliare disabile.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio rigettava la domanda.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che si è in presenza di un’assenza ingiustificata allorquando il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti di cui all’art. 33 Legge 104/1992.
Correttamente quindi i giudici di merito hanno valutato ricorrere un inadempimento di tale gravità da integrare una giusta causa di licenziamento, anche alla luce della scala valoriale dettata dal CCNL applicato dall’azienda (nell’ambito del quale è specificamente previsto che l’assenza continuativa ingiustificata del dipendente dal posto di lavoro che si protragga per 6 giorni giustifica il provvedimento espulsivo).
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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