Il Fatto
Dei lavoratori adivano il Tribunale impugnando il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro a seguito della cessazione dell’appalto e chiedendo che venisse data esecuzione all’obbligo contrattuale preso dal datore di lavoro originario che prevedeva l’assunzione presso il nuovo datore di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda rilevando, tra l'altro che l’accordo di cui i lavoratori chiedevano l’applicazione si sostanziasse in un contratto a favore di terzi, che non poteva essere eseguito coattivamente, ma al massimo potesse essere richiesto dai lavoratori un risarcimento per il mancato adempimento (domanda non svolta nel processo).
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, nel caso di specie, l’obbligazione consisteva nel garantire che il terzo “provvedesse al mantenimento occupazionale”, ma non che la medesima società si obbligasse ad assumere i lavoratori licenziati dal terzo, sicché non era esperibile la reintegrazione in forma specifica rispetto ad una prestazione dovuta da soggetto diverso.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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