Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva alle sanzioni irrogate da INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda rilevando la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981, non avendo l’INPS fornito alcuna prova della tempestività del suo esercizio.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che è il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l’esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell’incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, legge n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione.
La corte quindi rigetta il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo Decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria.
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