Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 593

di Benedetta Cargnel | 11 Aprile 2025
Rassegna di Giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 593

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva alle sanzioni irrogate da INPS.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda rilevando la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981, non avendo l’INPS fornito alcuna prova della tempestività del suo esercizio.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che è il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre  di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l’esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell’incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, legge n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione.

La corte quindi rigetta il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo Decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda del datore di lavoro contro le sanzioni dell'INPS per mancato rispetto dei termini. La corte ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il termine di novanta giorni per notificare le violazioni amministrative.