Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ravvisava la sproporzione con la sanzione espulsiva e quindi dichiarava risolto il rapporto di condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, per l’applicazione della tutela reale, non basta che sia ritenuto insussistente il giustificato motivo soggettivo (o la giusta causa), ma è necessario che, all’esito del giudizio di merito, si accerti che il fatto non sussista sul piano della sua storicità (fatto materiale) o della sua rilevanza disciplinare (fatto giuridico), oppure che sia previsto come punibile con sanzione conservativa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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