Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 591

di Benedetta Cargnel | 28 Marzo 2025
Rassegna di Giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 591

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento della NASpI, negato dall’istituto per non aver dichiarato il reddito di una società di cui era socio.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che la decadenza si verificasse quando l’interessato, nel periodo di fruizione della NASpI, dia inizio, cioè intraprenda, un’attività di lavoro autonomo senza effettuare la comunicazione del prevedibile reddito annuo ricavabile da tale attività, non già nella diversa ipotesi in cui il fruitore della predetta prestazione svolga attività lavorativa autonoma già anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che corretto significato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività” deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo, cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento della domanda di Naspi, un’attività di lavoro autonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi».  Deve dunque ritenersi rilevante, ai fini dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 22/2015 e per evitare la decadenza dell’art. 11 , non già la circostanza della anteriorità o meno dell’attività lavorativa autonoma rispetto alla fruizione della NASpI, bensì la contemporaneità dello svolgimento dell’attività con il trattamento percepito; ed in questo senso, il termine “intraprendere”, va inteso non solo come “iniziare” (l’utilizzo dei due termini nello stesso testo del comma 1 dell’art. 10 ne suggerirebbe un diverso significato) ma anche come “impegnarsi, dedicarsi, applicarsi.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ottiene il pagamento della NASpI dopo aver intrapreso un'attività autonoma senza comunicare il reddito. La Corte d’Appello accoglie la domanda. INPS ricorre in cassazione.