Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per accedere al Fondo di garanzia per somme richieste a titolo di retribuzione e TFR.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando che non operasse l’intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR maturato presso la cedente in assenza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro che ai sensi dell’art. 2112 c.c. prosegue con la cessionaria che rimane solidalmente responsabile, con il cedente, per i debiti maturati fino al momento del trasferimento.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall'art. 2, Legge n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro: scopo della Direttiva Europea è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore.
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