Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 590

di Benedetta Cargnel | 21 Marzo 2025
Rassegna di Giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 590

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità della proroga apposta al contratto a termine stipulato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando il datore a riammettere in servizio il lavoratore con il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 28 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, determinata nella misura di 8 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che la disciplina del contratto a termine è stata nuovamente rivista dal legislatore con il D.L. n. 87/2018 , come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018 , che ha reintrodotto nel nostro ordinamento la necessità della causale nei contratti di lavoro a termine di durata superiore ai 12 mesi. Allo stesso modo le proroghe del contratto di lavoro che determinino il superamento del limite di durata dei 12 mesi è previsto che siano giustificate da causali. Infine, in termini generali è stato ridotto il tetto massimo di durata del rapporto a termine (comprensivo di proroghe) a 24 mesi. La legge di conversione ha disposto la modifica del comma 2 del D.L. cit., stabilendo che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”. La norma è chiara nel prevedere che i contratti stipulati e le proroghe successive alla data del 31 ottobre 2018 ricadano nella nuova disciplina dettata dal c.d. Decreto dignità, modificativo del D.Lgs. n. 81/2015.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore vince causa contro datore di lavoro per proroga illegittima del contratto a termine. Corte rigetta ricorso del datore. Legge impone causali e limiti alla durata dei contratti a termine.