Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 febbraio 2025, n. 587

di Benedetta Cargnel | 28 Febbraio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 28 febbraio 2025, n. 587

Il Fatto

Alcuni lavoratori impugnavano le sanzioni disciplinare irrigate.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, accoglieva le domande e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che nel caso di specie in tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

In generale la corte rileva che , in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie le domande dei lavoratori contro le sanzioni disciplinari. La corte osserva che il rifiuto di eseguire un ordine può essere legittimo in caso di violazione dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro.