Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il suo diritto alle prestazioni del Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ritenndo mancante un provvedimento di formazione giudiziale che riconoscesse il credito azionato.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di una procedura esecutiva. Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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