Il Fatto
Un lavoratore impugnava il recesso per giusta causa intimato dal datore di lavoro per l’indebita fruizione di permessi ex Legge 104/1992.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione, adducendo il mancato rispetto della procedura disciplinare prevista dalla normativa vigente per la sua categoria contrattuale.
Il Diritto
La corte rileva che nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare, anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla Legge n. 300/1970 – sia irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo; posto che, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell’allegato A al R.D. 148/1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; con la conseguenza della nullità della sanzione disciplinare (rientrante, in relazione al tipo di violazione, nella categoria delle nullità di protezione) nell’ipotesi di omissione di una delle suddette fasi.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
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